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Assicurazione per il rischio locativo: cos’è e quali sono le coperture

L’assicurazione per il rischio locativo è la polizza dedicata a chi vive in affitto e desidera tutelarsi da spese impreviste, legate ad eventuali danni arrecati all’immobile. 

Si tratta di una copertura assicurativa non obbligatoria, ma altamente consigliata a chi prende in locazione un immobile altrui.

Il Codice Civile (articoli 1588, 1589 e 1611) impone al locatario di restituire l’immobile al proprietario nelle stesse condizioni in cui si presentava al momento della stipula del contratto di locazione. 

E tuttavia, può accadere che, durante il periodo di locazione, si verifichino eventi avversi, che possono pregiudicare l’integrità dell’immobile.

In questo caso, interviene l’assicurazione per il rischio locativo, che è una garanzia di serenità per l’inquilino: si tratta di una polizza RC che copre i costi di eventuali danni all’immobile causati da una condotta involontariamente dannosa del locatario, o da eventi avversi esterni.

Pensiamo, per esempio, ad un incendio: in questo caso, la polizza copre sia i danni ai beni dell’inquilino che all’immobile del locatore.

L’assicurazione con garanzia di rischio locativo generalmente copre i danni causati da:

  • Incendio, esplosione, scoppio, implosione;
  • Guasto accidentale degli impianti termici e fuoriuscite di fumo, gas e vapori; 
  • Problemi causati dall’impianto elettrico, come ad esempio il corto circuito;
  • Guasti arrecati dai soccorritori nel tentativo di contenere i danni di cui sopra.

Inoltre, estendendo la tutela base, è possibile includere la garanzia ricorso terzi, che copre le richieste di risarcimento per i danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle abitazioni vicine o circostanti.

L’assicurazione può coprire anche gli interessi e le spese sostenute per la difesa dell’assicurato, nell’eventualità di una procedura civile o penale.

Sono esclusi dalla copertura i danni causati da:

  • Alluvioni, terremoti e crollo strutturale;
  • Sovraccarico di neve, gelo, umidità e infiltrazioni di acqua piovana;
  • Carenze di manutenzione e difetti di costruzione
  • Fuoriuscita d’acqua da elettrodomestici malfunzionanti;
  • Tentativi di furto;
  • Contaminazione di sostanze tossiche.

L’assicurazione, inoltre, non risponde in caso di ricorso per risarcimento danni riguardante soggetti che non sono considerati terzi, come il coniuge o convivente, i genitori, i figli, i parenti o affini che vivono insieme all’assicurato.

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